DEI FUNZIONARI E DEGLI IMPIEGATI 1. A tutti i Governatori, Vice Governatori, Amministratori, Vice Amministratori, funzionari ed impiegati della Banca e agli esperti che stiano svolgendo missioni per la stessa: (i) ove non siano cittadini locali, devono essere accordate le immunita' da restrizioni per l'immigrazione, da obblighi relativi alla registrazione degli stranieri e da obblighi di servizio militare, e le facilitazioni relative alle norme sui cambi, in misura non meno favorevole di quelle accordate dai membri ai rappresentanti, funzionari e impiegati di grado equivalente di qualsiasi altro membro; e (ii) per le facilitazioni di viaggio deve essere garantito lo stesso trattamento accordato dai membri ai rappresentanti, funzionari e impiegati di grado equivalente di qualsiasi altro membro. 2. Ai coniugi e ai diretti congiunti degli Amministratori, Vice Amministratori, funzionari, impiegati ed esperti della Banca che siano residenti nel paese in cui si trova la sede principale della Banca deve essere concessa la possibilita' di impiego in tale paese. Ai coniugi e ai diretti congiunti degli Amministratori, Vice Amministratori, funzionari, impiegati ed esperti della Banca che siano residenti nel paese in cui si trova una agenzia o un ufficio distaccato della Banca, ove possibile, e compatibilmente con la legge nazionale del paese, deve essere concessa una simile possibilita'. Specifici accordi devono essere stipulati con il paese in cui si trova la sede principale della Banca e, se del caso, con gli altri paesi interessati, per attuare le norme del presente paragrafo.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art52 · fonte del testo

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