1. La presente convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri. Essa e' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana. 2. La presente convenzione entrera' in vigore dopo novanta giorni a decorrere dalla data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione da parte di tutti gli Stati membri della Comunita' europea alla data di apertura della firma. 3. Ogni Stato membro puo', nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o in una data successiva, dichiarare che la convenzione si applica nelle sue relazioni con altri Stati che abbiano fatto la stessa dichiarazione dopo novanta giorni a decorrere dalla data del deposito. 4. Uno Stato membro che non abbia fatto tale dichiarazione puo' applicare la convenzione nelle sue relazioni con altri Stati membri contraenti in base ad accordi bilaterali. 5. I) Ogni Stato membro informa, allorquando deposita il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana circa:

  • A)la designazione di un'autorita' centrale in conformita' dell'articolo 2 e circa
  • B)qualsiasi dichiarazione fatta in applicazione dell'articolo 6.
  • II)Qualsiasi designazione o dichiarazione cosi' effettuata puo' essere successivamente modificata e nuove dichiarazioni possono essere effettuate con notifica indirizzata al Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana. 6. Il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana notifica a tutti gli Stati membri qualsiasi firma, deposito di strumenti, dichiarazione o designazione.

Testo vigente dal 5 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;524~convenzione-art9 · fonte del testo

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