destinate a limitare la disponibilita' e l'utilizzazione di agenti di doping e di metodi di doping vietati 1. Le parti adottano a seconda dei casi una legislazione, regolamenti o misure amministrative al fine di ridurre la disponibilita' (ivi incluse misure volte a controllare la circolazione, la detenzione, l'importazione, la distribuzione e la vendita) nonche' l'utilizzazione nello sport di agenti e di metodi di doping vietati ed in particolare di steroidi anabolizzanti. 2. A tal fine le Parti o se del caso, le organizzazioni non governative competenti condizioneranno la concessione di sovvenzioni pubbliche alle organizzazioni sportive all'applicazione effettiva da parte di queste ultime, delle regolamentazioni anti-doping. 3. Inoltre le Parti: a. aiutano le loro organizzazioni sportive per quanto riguarda il finanziamento e dei controlli e delle analisi anti-doping sia mediante la concessione di sovvenzioni oppure di sussidi diretti sia tenendo conto del costo di tali controlli ed analisi all'atto della determinazione dell'importo globale delle sovvenzioni o dei sussidi da stanziare a favore di tali organizzazioni; b. adottano misure appropriate affinche' venga negata la concessione a fine di allenamento, di sussidi provenienti da fondi pubblici a sportivi che siano stati sospesi a seguito del riscontro di una infrazione alla regolamentazione anti-doping nello sport, per tutta la durata della sospensione. c. Incoraggiano e, se del caso, agevolano la realizzazione da parte delle loro organizzazioni sportive, dei controlli anti-doping richiesti dalle organizzazioni sportive internazionali competenti, sia durante che al di fuori delle gare; c. incoraggiano ed agevolano la conclusione, da parte delle organizzazioni sportive, di accordi che autorizzano squadre di controllo anti-doping debitamente abilitate, a sottoporre i loro membri a prove in altri Paesi. 4. Le Parti si riservano il diritto di adottare regolamenti anti-doping e di organizzare controlli anti-doping di loro iniziativa e sotto la loro responsabilita', a patto che siano compatibili con i principi pertinenti della presente Convenzione.

Testo vigente dal 9 dicembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-29;522~convenzione-art4 · fonte del testo

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