1. Il Governatorato dello Stato della Citta' del Vaticano e l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica si adopereranno per fare ricorso alle soluzioni che, allo stato della scienza e della tecnologia, assicureranno il massimo rispetto possibile della terra, conciliando al meglio gli obiettivi di preservare l'uso agricolo del suolo, di mantenere l'equilibrio idrogeologico dell'area, di minimizzare, per quanto possibile, l'impatto ambientale e di garantire la tutela del patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico. L'impianto agrivoltaico sara' realizzato mediante strutture elevate da terra che agevolino l'inseguimento solare, e comunque in modo da favorire la continuita' dell'utilizzazione agricola e zootecnica. 2. Le autorita' italiane collaboreranno con il Governatorato dello Stato della Citta' del Vaticano e con l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica per facilitare la rapida realizzazione del progetto con il pieno conseguimento degli obiettivi indicati al paragrafo 1. A tale fine le autorita' competenti delle Parti si scambieranno informazioni sull'andamento dell'iniziativa e potranno, ove occorra, stipulare intese di carattere tecnico per favorirne la migliore riuscita. 3. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo e' istituito un organismo paritetico, composto da rappresentanti designati dalle due Parti, con i seguenti compiti:

  • a)sovrintendere alle operazioni di immissione e di cessione dell'energia prodotta dagli impianti indicati all'articolo 1, nel rispetto della normativa tecnica di riferimento;
  • b)determinare le modalita' di contabilizzazione degli scambi di energia elettrica indicati all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e le conseguenti eventuali compensazioni finanziarie tra le Parti o tra i soggetti competenti nell'ambito dei rispettivi ordinamenti;
  • c)risolvere le questioni pratiche che dovessero di volta in volta presentarsi in relazione all'applicazione dell'Accordo;
  • d)individuare possibili utilizzi con finalita' sociale delle eccedenze di produzione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ivi incluse iniziative a favore delle comunita' residenti nel territorio limitrofo agli impianti di cui all'articolo 1.

Testo vigente dal 23 aprile 2026

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