1. Fino al 31 dicembre 1985 in caso di difficolta' gravi di un settore dell'attivita' economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficolta' che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, la Repubblica ellenica puo' domandare di essere autorizzata ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economica del mercato comune. Alle stesse condizioni uno Stato membro attuale puo' domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia nei confronti della Repubblica ellenica. Questa disposizione e' applicabile fino al 31 dicembre 1987 per quei prodotti e quei settori per i quali sono previste, ai sensi del presente atto, misure derogatorie transitorie di durata equivalente. 2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura di urgenza, stabilisce le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalita' di applicazione. In caso di difficolta' economiche gravi la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi. Le misure decise sono applicabili immediatamente. Nel settore dell'agricoltura, quando il mercato di uno Stato membro e' perturbato gravemente o rischia di esserlo a seguito degli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia, la Commissione delibera sulla richiesta di applicazione di misure adeguate presentata da uno Stato membro entro ventiquattro ore dal ricevimento della richiesta. Le misure decise sono applicabili immediatamente e tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate ed in particolare dei problemi di trasporto. 3. Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme del trattato CEE e del presente atto nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure dovra' accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art130 · fonte del testo

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