Per i prodotti che beneficiano del regime d'aiuti previsto dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n° 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli le disposizioni seguenti si applicano in Grecia. 1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 59 il prezzo minimo di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 516/77 e' stabilito sulla base dei prezzi pagati in Grecia, sotto il regime nazionale precedente, ai produttori per i prodotti destinati alla trasformazione, costatati durante un periodo rappresentativo da determinare. 2. Se il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 e' diverso dal prezzo comune, il prezzo in Grecia viene modificato all'inizio di ogni campagna di commercializzazione che segue l'adesione, secondo le modalita' previste all'articolo 59. 3. L'importo dell'aiuto comunitario concesso in Grecia viene stabilito in maniera da compensare la differenza fra il livello dei prezzi dei prodotti dei paesi terzi, determinato a titolo dell'articolo 3 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n° 516/77 ed il livello dei prezzi dei prodotti greci stabilito tenendo conto del prezzo minimo, di cui al paragrafo 2, e dei costi di trasformazione in Grecia, senza prendere in considerazione le imprese aventi i costi piu' elevati. Tale aiuto non puo' tuttavia essere superiore all'aiuto concesso dalla Comunita' nella sua composizione attuale. 4. L'aiuto comunitario viene integralmente applicato in Grecia dall'inizio della settima campagna di commercializzazione che segue l'adesione, per quanto riguarda i concentrati di pomodori, i pomodori pelati, i succhi di pomodoro e le conserve di pesche, e dall'inizio della quinta campagna di commercializzazione che segue l'adesione, per quanto riguarda le cosiddette "prunes d'Ente". 5. Tuttavia, se il prezzo minimo risultante dall'applicazione dei paragrafi 1 o 2 e' superiore al prezzo minimo comune quest'ultimo prezzo puo' essere definitivamente applicato in Grecia.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art103 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari