Art. 40 — Interruzione della prescrizione
La richiesta di assunzione del procedimento penale interrompe la prescrizione nello Stato richiesto. La prescrizione si interrompera' nel momento in cui la richiesta di assunzione del procedimento penale sara' stata inviata allo Stato richiesto.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
