Art. 10 — Consegna dell'individuo
La Parte Contraente richiedente ricevera' la persona estranea nel luogo indicato entro un periodo massimo di quindici giorni a decorrere dalla data fissata; se cio' non avverra' la Parte Contraente richiesta rimettera' in liberta' la persona di cui e' stata chiesta la estradizione.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
