La presente Convenzione sara' ratificata o approvata secondo la legislazione di ciascun Stato contraente. La Convenzione entrera' in vigore il 60° giorno seguente lo scambio delle note diplomatiche attestanti l'avvenuta ratifica o approvazione. Le sue disposizioni si applicheranno:

  • a)alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio delle note diplomatiche;
  • b)alle altre imposte dei periodi d'imposta che si chiudono a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in tale, scambio.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;509~art30 · fonte del testo

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