1. - La persona che e' stata consegnata non puo' essere perseguita, giudicata, detenuta per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ne' sottoposta ad alcuna restrizione della sua liberta' personale, per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna e diverso da quello che ha motivato l'estradizione, salvo che nei casi seguenti: (a) allorquando la persona estradata, avendo avuto la possibilita' di farlo, non abbia lasciato, entro i 30 giorni successivi al suo rilascio definitivo, il territorio dello Stato al quale era stato consegnato o vi abbia fatto ritorno volontariamente dopo averlo lasciato; (b) allorquando lo Stato che l'ha consegnata vi acconsenta. A tal fine deve essere presentata una domanda accompagnata dai documenti indicati nell'articolo 7 e da un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradato sull'estensione dell'estradizione e menzionante altresi' la possibilita' che e' stata data allo stesso di presentare una memoria alle autorita' dello Stato richiesto. Il consenso all'estensione dell'estradizione e' concesso allorche' il reato per il quale e' richiesta determini esso stesso l'obbligo di estradare, a termini della presente Convenzione. 2. - Tuttavia, lo Stato richiedente puo' prendere le misure necessarie in vista di un eventuale allontanamento dal territorio o di una interruzione della prescrizione in conformita' con la propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un procedimento in contumacia. 3. - Qualora la qualificazione data al fatto incriminato venga modificata nel corso della procedura, la persona estradata non e' perseguita ne' giudicata, se non nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato, nuovamente qualificato, consentano l'estradizione.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;500~art15 · fonte del testo

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