DI SERVIZI 1. Ciascuna parte continua ad accordare alle navi battenti bandiera dell'altra parte o operate da cittadini o societa' dell'altra parte un trattamento non discriminatorio rispetto a quello riservato alle proprie navi in relazione all'accesso ai porti e all'uso delle infrastrutture marittime e dei servizi ausiliari marittimi di detti porti, nonche' in relazione alle tariffe e ai diritti connessi, alle formalita' doganali e all'assegnazione dei posti di attracco e delle attrezzature per la caricazione e la scaricazione. 2. Le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e al traffico marittimo internazionale su una base commerciale e non discriminatoria. 3. Nell'applicare i principi di cui ai paragrafi 1 e 2, le parti:

  • a)non introducono clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi stipulati con i paesi terzi nel settore dei servizi di trasporto marittimo ed abrogano, entro un ragionevole periodo di tempo, le disposizioni di questa natura eventualmente contemplate da accordi bilaterali conclusi in passato;
  • b)revocano, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali, amministrative e tecniche o di altra natura, atte a costituire restrizioni indirette o ad avere effetti discriminatori nei confronti della libera prestazione dei servizi nel settore del trasporto marittimo internazionale;
  • c)si astengono dall'applicare, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, misure amministrative, tecniche o legislative che possano avere effetti discriminatori nei confronti di cittadini o societa' dell'altra parte nella prestazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale. 4. Le compagnie di navigazione di una delle parti sono autorizzate dall'altra parte ad accedere ed utilizzare, in condizioni non discriminatorie e secondo modalita' concordate tra le societa' interessate, servizi di feederaggio prestati dalle compagnie di navigazione registrate in tale parte per il trasporto internazionale tra i porti della Cina o fra i porti di uno Stato membro della Comunita'.

Testo vigente dal 27 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-26;50~accordo-art4 · fonte del testo

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