ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA SULLA COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, IL TRAFFICO ILLECITO INTERNAZIONALE DI STUPEFACENTI E LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, d'ora in avanti "le Parti"; intenzionati a coordinare le loro azioni contro la criminalita' organizzata internazionale; condividendo una profonda preoccupazione per l'incremento della produzione e del traffico illecito e l'abuso di stupefacenti e sostanze psicotrope nel mondo intero; proponendosi di intensificare gli sforzi comuni nella lotta contro il terrorismo; riconoscendo l'importanza della cooperazione tra gli Stati per una strategia globale nella lotta al traffico illecito di stupefacenti, alla criminalita' organizzata ed al terrorismo; riferendosi agli obblighi di entrambi i Paesi in quanto parti della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, emendata col Protocollo del 25 marzo 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 21 febbraio 1971; tenendo presente la Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito degli Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988; tenendo in considerazione i loro sistemi costituzionali, giuridici e amministrativi, ed il rispetto della sovranita' di ciascuno Stato; CONVENGONO ARTICOLO 1 Agli effetti del presente Accordo si definiscono stupefacenti tutte le sostanze enumerate e descritte nella Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961, emendata dal Protocollo del 1972; si definiscono sostanze psicotrope quelle enumerate e descritte nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971; si definiscono come "traffico illecito" le fattispecie contemplate nei paragrafi 1 e 2 dell'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope del 1988.

Testo vigente dal 9 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;50~accordo-art1 · fonte del testo

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