Assistenza 1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, a richiesta, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione dei dazi doganali e degli altri diritti di importazione e di esportazione, ed in particolare quelle informazioni che sono di natura tale da facilitare la determinazione del valore in dogana, della posizione tariffaria, nonche' dell'origine delle merci. Tuttavia, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7 del presente Accordo, le informazioni saranno fornite spontaneamente in caso di qualsiasi violazione che comporti grave pregiudizio all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza o ad altro interesse vitale dell'altro Paese. L'Amministrazione interpellata, se non dispone dell'informazione richiesta, fa svolgere ogni possibile indagine nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel nostro Paese. 3. Se l'Ufficio doganale interpellato non e' competente a soddisfare la richiesta, trasmette la richiesta stessa all'Ufficio competente. 4. L'Amministrazione doganale di ciascuna Parte Contraente comunica all'Amministrazione dell'altra Parte Contraente ogni informazione ritenuta utile circa le violazioni alla legislazione doganale e, in particolare, i nuovi mezzi e le tecniche usati per commmetterle; trasmette altresi' copie o estratti dei rapporti redatti dai propri servizi di ricerca relativi ai particolari procedimenti adoperati per commettere le violazioni in questione.

Testo vigente dal 18 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;497~accordo-art3 · fonte del testo

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