Art. 3 (Protocollo n. 8)
L'articolo 23 della Convenzione viene completato dalla seguente frase: Durante tutto l'esercizio del loro mandato non possono assumere funzioni incompatibili con le esigenze di indipendenza, imparzialita' e disponibilita' inerenti a detto mandato.
Testo vigente dal 18 novembre 1988
