[1]Protocollo aggiuntivo all'accordo culturale tra l'Italia ed i Paesi Bassi concluso a Roma il 5 dicembre 1951

[2]Roma, 10 febbraio 1969

[3]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dei Paesi Bassi desiderando integrare l'Accordo Culturale fra l'Italia ed i Paesi Bassi, concluso a Roma il 5 dicembre 1951 (denominato qui di seguito "l'Accordo"), hanno convenuto di adottare le disposizioni seguenti:

[4]Articolo 1

[5]La seguente nuova disposizione viene inserita fra gli articoli 5 e 6 dell'Accordo:

[6]Articolo 5

[7]Le Istituzioni Culturali costituite ufficialmente da ciascuno dei due Paesi nel territorio dell'altro Paese beneficeranno, in base al principio della reciprocita' delle seguenti agevolazioni fiscali, che non comprendo no i tributi dovuti a titolo di rimunerazione dei servizi resi:

  • a)esenzione dalle imposte, tasse e contributi afferenti all'acquisizione a titolo oneroso o gratuito dei terreni e degli immobili destinati a sede delle predette istituzioni;.
  • b)esenzione dalle imposte dirette, tasse e contributi afferenti agli immobili siti nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti, sempre che tali immobili siano di proprieta' dell'altra Parte Contraente o delle rispettive istituzioni culturali e destinati agli scopi previsti dall'Accordo; tale esenzione va estesa alle tasse sopratasse e contributi addizionali imposti dagli Enti locali di diritto pubblico;
  • c)esenzione dai dazi e dagli altri diritti esigibili all'importazione di oggetti di arredamento, di materiale didattico e di ricerca scientifica, di libri e pubblicazioni, necessari per la costituzione ed il funzionamento delle istituzioni culturali di cui trattasi. I beni importati in base alla lettera c) del precedente paragrafo non potranno nel territorio della Parte Con traente, nel quale sono stati importati, ne' essere venduti, ne' prestati o ceduti a titolo oneroso o gratuito per scopi diversi dal funzionamento delle istituzioni culturali, se non alle condizioni stabilite dal Governo della Parte Contraente interessata.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-07-30;491~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari