Art. 15 (Accordo)
- Il presente Accordo sara' ratificato dopo l'adempimento delle formalita' locali e costituzionali stabiliti in ciascuno dei due Paesi contraenti, ed entrera' in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, che verra' effettuato a Roma.
Testo vigente dal 18 marzo 1998
