ARTICOLO XIV ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Trattato entra in vigore il l8O giorno dopo la data di deposito degli strumenti di ratifica di tutti gli Stati elencati all'Allegato 2 al presente Trattato ma in nessun caso prima dello scadere di un termine di due anni a partire dalla sua apertura alla firma. 2. Se il presente Trattato non e' entrato in vigore tre anni dopo la data in cui ricorre l'anniversario della sua apertura alla firma, il Depositario convoca, a richiesta della maggioranza degli Stati che hanno gia' depositato il loro strumento di ratifica una Conferenza di tali Stati. Questi determinano, nella Conferenza, in che misura il requisito stabilito all'articolo 1 e' stato soddisfatto e considerano e decidono mediante consenso quali misure potrebbero essere prese secondo il diritto internazionale per accelerare il processo di ratifica e facilitare l'entrata in vigore del presente Trattato ad una data ravvicinata. 3. Salvo se diversamente deciso nella Conferenza di cui al paragrafo 2 o da altre conferenze della stessa natura, questa procedura sara' ripetuta ad ogni successivo anniversario dell'apertura alla firma del presente Trattato, fino a quando quest'ultimo non entra in vigore. 4. Tutti gli Stati firmatari sono invitati ad assistere, come osservatori, alla Conferenza di cui al paragrafo 2 e ad ogni ulteriore conferenza indetta secondo il paragrafo 3. 5. Per gli Stati il cui strumento di ratifica o di adesionne e' depositato dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, lo stesso entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione.

Testo vigente dal 14 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;484~trattato-artxiv · fonte del testo

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