[1]Art. IV Attivita'

[2]A. In qualita' di centro di eccellenza per la tecnologia correlata all'energia rinnovabile e fungendo da agente facilitatore e catalizzatore, capace di fornire esperienza in relazione ad applicazioni pratiche e politiche, di offrire supporto in tutte le questioni relative all'energia rinnovabile e di assistere i Paesi perche' beneficino di uno sviluppo e di un trasferimento efficienti di conoscenze e tecnologie, l'Agenzia svolgera' le attivita' seguenti: 1. In particolare, a vantaggio dei suoi Membri, l'Agenzia dovra':

  • a)analizzare, monitorare e, senza obblighi in relazione alle politiche dei Membri, sistematizzare le pratiche correnti in relazione all'energia rinnovabile, inclusi strumenti politici, incentivi, meccanismi di investimento, migliori pratiche, tecnologie disponibili, sistemi ed equipaggiamento integrati e fattori di successo-fallimento;
  • b)avviare la discussione e assicurare l'interazione con altre organizzazioni e reti governative e non governative in questo e in altri ambiti pertinenti;
  • c)fornire ai propri Membri, su richiesta, consulenza e assistenza strategiche adeguate, considerando le rispettive esigenze, e stimolare il dibattito internazionale sulla politica in materia di energia rinnovabile e sulle sue condizioni di riferimento;
  • d)migliorare le conoscenze e il trasferimento di tecnologia relativi all'energia rinnovabile e promuovere lo sviluppo di capacita' e competenze locali negli Stati membri, incluse le necessarie interconnessioni;
  • e)mettere a disposizione dei propri Membri interventi di rafforzamento delle capacita', incluse la formazione e l'istruzione;
  • f)fornire ai propri Membri, su richiesta, una consulenza sui finanziamenti per l'energia rinnovabile e supportare l'applicazione dei meccanismi correlati;
  • g)stimolare e incoraggiare la ricerca, anche relativa a problemi socio-economici, e promuovere reti di ricerca, ricerche congiunte, sviluppo e implementazione di tecnologie; e
  • h)fornire informazioni sullo sviluppo e l'implementazione di standard tecnici nazionali e internazionali in relazione all'energia rinnovabile, basate su una solida comprensione derivata dalla presenza attiva in forum attinenti. 2. Inoltre, l'Agenzia divulghera' informazioni e provvedera' alla sensibilizzazione del pubblico sui vantaggi e sul potenziale offerto dall'energia rinnovabile.

[3]B. Nell'esecuzione delle proprie attivita', l'Agenzia dovra': 1. agire in conformita' con gli scopi e i principi delle Nazioni Unite per promuovere la pace e la cooperazione internazionale, e in conformita' con le politiche delle Nazioni Unite a sostegno dello sviluppo sostenibile; 2. assegnare le proprie risorse in modo tale da assicurarne un impiego efficiente allo scopo di raggiungere in modo adeguato tutti i propri obiettivi e di svolgere le proprie attivita', per ottenere il massimo vantaggio possibile per i propri Membri e in tutte le zone del mondo, tenendo presenti le speciali esigenze dei Paesi in via di sviluppo e delle regioni e isole remote e isolate; 3. realizzare una stretta collaborazione e adoperarsi per stabilire relazioni reciprocamente proficue con le istituzioni e le organizzazioni esistenti, allo scopo di evitare superflue duplicazioni dell'attivita' e di impiegare in modo efficiente ed efficace le risorse e le iniziative gia' in corso da parte di governi, altre organizzazioni e agenzie, il cui obiettivo sia la promozione dell'energia rinnovabile. C. L'Agenzia dovra': 1. inviare una relazione annuale sulle proprie attivita' ai Membri; 2. informare i Membri, a consulenza avvenuta, della consulenza strategica fornita; e 3. informare i Membri circa le attivita' svolte dalle organizzazioni internazionali esistenti attive in questo campo e circa le attivita' di consultazione e collaborazione con esse.

Testo vigente dal 3 maggio 2012

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