1. L'ammissione temporanea delle merci importate in regime di traffico frontaliero e' accordata senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia. 2. Ciascuna delle Parti contraenti puo' subordinare il beneficio dell'ammissione temporanea delle merci importate in regime di traffico frontaliero alla presentazione dell'inventario di dette merci e di un impegno scritto in merito alla loro riesportazione. 3. Il beneficio dell'ammissione temporanea puo' essere accordato anche dietro semplice iscrizione in un registro depositato nell'ufficio doganale.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-b-8-art4 · fonte del testo

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