1. Ciascuna associazione garante garantisce alle Autorita' doganali della Parte contraente sul di cui territorio ha la sua sede, il pagamento dell'importo del dazio di importazione e degli altri importi esigibili ad esclusione di quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 4 della presente Convenzione in caso di inosservanza delle condizioni stabilite per l'ammissione temporanea o il transito doganale di merci, compresi i mezzi di trasporto, introdotte in questo territorio con la copertura di un titolo di ammissione temporanea rilasciato da una associazione emittente corrispondente. Essa e' tenuta, congiuntamente ed in solido con le persone debitrici degli importi di cui sopra, al pagamento di tali importi. 2. Libretto Ata L'associazione garante non e' tenuta al pagamento di un ammontare che ecceda di oltre il 10% l'importo del dazio di importazione. Libretto CPD L'associazione garante non e' tenuta al pagamento di un ammontare superiore all'importo del dazio di importazione eventualmente maggiorato degli interessi di mora. 3. Se le autorita' doganali del territorio di ammissione temporanea hanno dato quietanza liberatoria ad un titolo di ammissione temporanea per determinate merci (compresi i mezzi di trasporto) esse non potranno piu' fare reclamo all'associazione garante per quanto riguarda queste merci (compresi i mezzi di trasporto) per il pagamento delle somme di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia un reclamo potra' ancora essere inoltrato all'associazione garante qualora sia successivamente constatato che la quietanza liberatoria e' stata ottenuta irregolarmente o con la frode o qualora vi sia stata violazione delle condizioni cui erano soggette l'ammissione temporanea o il transito doganale. 4. Libretto ATA Le autorita' doganali non possono in alcun caso esigere dall'associazione garante il pagamento degli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo qualora il reclamo non sia stato inoltrato a tale associazione entro il termine di un anno a decorrere dalla data di perenzione del libretto ATA. 5. Libretto CPD Le autorita' doganali non possono in alcun caso esigere dall'associazione garante il pagamento delle somme di cui al paragrafo 1 del presente articolo se non e' stata data notifica entro il termine di un anno, a decorrere dalla data di scadenza della validita' del libretto, della non effettuata quietanza del libretto CPD. Le autorita' doganali forniranno all'associazione garante informazioni sul calcolo del dazio di importazione entro il termine di un anno a decorrere dalla notifica di non effettuata quietanza liberatoria. La responsabilita' dell'associazione garante per questi importi verra' a scadere se tali informazioni non sono fornite entro il termine di un anno.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-a-art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari