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Amministrativo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporti internazionali su strada, fatto a Tunisi il 28 novembre 1990
Legge 26 ottobre 1995, n. 476
- Aggiornato al
- 16 novembre 1995
- Articoli
- 28
- Versioni storiche
- 28
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla…
- Art. 3All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1995-1997…
- Art. 4La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
- Art. iACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA…
- Art. iiARTICOLO II 1 - Tutti i trasporti di merci effettuati in conto terzi o in conto proprio…
- Art. iiiARTICOLO III 1 - L'autorizzazione al trasporto internazionale di merci consente…
- Art. ivARTICOLO IV Le seguenti categorie di trasporto non sono soggette al regime…
- Art. vARTICOLO V 1 - Le autorizzazioni necessarie ai veicoli tunisini che circolano sul…
- Art. viARTICOLO VI Le autorizzazioni di cui all'articolo V sono di due tipi: a) Autorizzazioni…
- Art. viiARTICOLO VII Le autorizzazioni citate nel presente Accordo debbono essere visitate…
- Art. viiiARTICOLO VIII 1 - Se i veicoli utilizzati per il trasporto di merci superano, a vuoto o a…
- Art. ixARTICOLO IX I conducenti e gli altri membri dell'equipaggio, nonche' i veicoli e le merci…
- Art. xARTICOLO X I trasportatori domiciliati nel territorio di una della Parti contraenti non…
- Art. xiARTICOLO XI 1 - Ciascuna delle Parti contraenti autorizza l'ingresso sul proprio…
- Art. xiiARTICOLO XII 1 - Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono…
- Art. xiiiARTICOLO XIII I combustibili e i carburanti contenuti nei normali serbatoi del veicolo…
- Art. xivARTICOLO XIV 1 - I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo che…
- Art. xvARTICOLO XV 1 - I veicoli stradali immatricolati nel territorio di una delle parti…
- Art. xviARTICOLO XVI I conducenti sono tenuti a presentare i documenti che, conformemente alle…
- Art. xviiARTICOLO XVII Le Autorita' competenti delle Parti contraenti stabiliranno di comune…
- Art. xviiiARTICOLO XVIII 1 - Le Autorita' competenti delle Parti contraenti controllano che i…
- Art. xixARTICOLO XIX 1 - Ciascuna delle Parti contraenti fara' conoscere per via diplomatica…
- Art. xxARTICOLO XX I veicoli che effettuano i trasporti previsti dal presente Accordo debbono…
- Art. xxiARTICOLO XXI 1 - Ciascuna delle Parti contraenti, sulla base della reciprocita'…
- Art. xxiiARTICOLO XXII Tutte le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del…
- Art. xxiiiARTICOLO XXIII Il presente Accordo non potra' annullare gli impegni internazionali gia'…
- Art. xxivARTICOLO XXIV 1 - Il presente Accordo entrera' in vigore 30 giorni dopo che le parti…
