ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO D'ITALIA E IL GOVERNO D'AUSTRALIA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Australia, animati dal proposito di facilitare la produzione in comune di film che, per le loro qualita' artistiche e tecniche contribuiscano allo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali fra i due Paesi e siano competitivi sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Ai fini del presente accordo:

  • 1)a) "film in coproduzione si intende un film realizzato da uno o piu' produttori australiani (coproduttore australiano) con uno o piu' produttori italiani (coproduttore italiano) anche se realizzato con impresse di un terzo paese con il quale Italia e Australia siano rispettivamente legate da accordi di coproduzione, previa approvazione congiunta delle rispettive autorita';
  • b)Per "film" si intende qualsiasi sequenza di immagine visiva, senza tener conto del formato, inclusa l'animazione ed i documentari, che rientri nella sfera d'azione delle leggi in vigore in quel momento in ciascun paese e che regolano la concessione di benefici in relazione alla produzione di un film;
  • 2)Per cittadinanza si intende:
  • a)con riferimento all'Italia, i cittadini italiani e i cittadini di uno Stato membro della Cee;
  • b)con riferimento all'Australia, i cittadini australiani ed i residenti permanenti;
  • 3)Per "autorita' competenti" si intendono:
  • a)per l'Italia: il Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo;
  • b)per l'Australia: l'Australian film Commission.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;474~accordo-art1 · fonte del testo

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