Il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, concernente adattamento della capacita' di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilita' di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonche' interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Dal 1 gennaio 1987 si applicano le disposizioni sull'arresto definitivo di cui al titolo VII del regolamento CEE del Consiglio n. 4028/86 del 18 dicembre 1986"; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Alla luce delle previsioni del vigente piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura, adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 14 agosto 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1986, piano che mantiene la propria validita' fino all'approvazione del successivo, sono considerate prioritarie le iniziative riguardanti la demolizione, l'affondamento a fini di ripopolamento per zone marine protette, il trasferimento ed il cambio di destinazione delle navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca con reti a strascico oppure adibite alla pesca oceanica". All'articolo 8: al comma 1, le parole: "di 45 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 1987". L'articolo 10 e' soppresso. L'articolo 11 e' soppresso. L'articolo 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 12. - 1. I posti di primo dirigente nel ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile comunque vacanti alla data del 1 gennaio 1988 sono destinati, ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, ad un unico concorso speciale per esami. 2. I vincitori del concorso saranno nominati primi dirigenti con decorrenza 1 gennaio 1988". Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1987, n. 102, 22 maggio 1987, n. 200, e 21 luglio 1987, n. 296. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 21 novembre 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-11-19;471~art1 · fonte del testo

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