istituzionali 1. Le Parti demandano alI'Organizzazione, con riserva del suo accordo e di disponibilita' di risorse sufficienti per esercitare tali attivita', l'esercizio delle seguenti funzioni ed attivita':

  • a)servizi d'informazione:
  • i)ricevere, collazionare e divulgare a richiesta, le informazioni fornite dalle Parti (Vedere ad es. gli articolo 5 2) e 3), 6 3) e 10) e le informazioni pertinenti fornite da altre fonti;
  • ii)fornire assistenza per individuare le fonti dei finanziamenti provvisori dei costi (Vedere per es. l'articolo 7 2);
  • b)insegnamento e formazione:
  • i)promuovere la formazione in materia di preparazione e di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi (Vedere per es. l'articolo 9);
  • ii)promuovere lo svolgimento di simposi internazionali (Vedere per es. l'articolo 8 3));
  • c)servizi tecnici:
  • i)agevolare la cooperazione per la ricerca sviluppo (Vedere per es. gli articoli 8 1), 2), 4) e 9 1) d);
  • ii)fornire pareri agli Stati che hanno in funzione dispositivi di lotta contro gli incidenti da inquinamento nazionali o regionali;
  • iii)analizzare le informazioni fornite dalle Parti (Vedere ad es. gli articoli 5 2) e 3), 6 3) e 81) e le informazioni pertinenti fornite da altre fonti e fornire pareri o informazioni agli Stati;
  • d)assistenza tecnica:
  • i)agevolare la fornitura di assistenza tecnica agli Stati che che hanno in funzione dispositivi di lotta contro gli incidenti da inquinamento nazionali o regionali;
  • ii)agevolare la prestazione di assistenza tecnica e di consulenza, a richiesta, agli Stati che si trovano a dovere far fronte ad un grave incidente da inquinamento da idrocarburi. 2. Nell'eseguire le attivita' menzionate nel presente articolo, l'Organizzazione si adopera per rafforzare la capacita degli Stati, separatamente o per mezzo di intese regionali, in materia di preparazione e di lotta contro gli incidenti da inquinamento nazionali o regionali, avvalendosi dell'esperienza degli Stati, degli accordi regionali e delle intese del settore industriale con una particolare attenzione ai bisogni dei paesi in via di sviluppo. 3. Le disposizioni del presente articolo sono attuate conformemente ad un programma elaborato e constantemente riveduto dall'Organizzazione.

Testo vigente dal 11 gennaio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;464~convenzione-art12 · fonte del testo

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