iniziale dei membri del Comitato esecutivo Il Comitato esecutivo della BCE viene istituito secondo la seguente procedura. Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Comitato esecutivo sono nominati con il comune accordo dei Governi degli Stati membri, a livello di Capi di Stato o di Governo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'IME. Il Presidente del Comitato esecutivo viene nominato per otto anni. In deroga all'articolo 11.2, il Vicepresidente viene nominato per quattro anni e gli altri membri del Comitato esecutivo per un mandato compreso tra cinque e otto anni. Il mandato non e' rinnovabile. Il numero dei membri del Comitato esecutivo puo' essere inferiore a quello previsto all'articolo 11.1, ma comunque non inferiore a quattro.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454~art50 · fonte del testo

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