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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano, conclusa a Roma il 21 aprile 1951
Legge 9 aprile 1952, n. 450
- Aggiornato al
- 16 maggio 1952
- Articoli
- 9
- Versioni storiche
- 11
- Art. 1Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano La…
- Art. 2Le monete vaticane, nei valori che lo Stato Vaticano intenda coniare, saranno identiche a…
- Art. 3Le monete vaticane e le monete italiane avranno, rispettivamente, nel territorio italiano…
- Art. 4Lo Stato della Citta' del Vaticano e la Repubblica italiana avranno facolta' di domandare…
- Art. 5La coniazione delle monete d'oro potra' esser fatta per valore illimitato. La coniazione…
- Art. 6Lo Stato della Citta' del Vaticano potra' coniare, in Sede Vacante, monete anche in…
- Art. 7Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra…
- Art. 8La Repubblica italiana si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete…
- Art. 9La presente Convenzione sara' ratificata al piu' presto possibile. Essa restera' in…
