1. Prima di decidere in relazione al trasferimento di una persona condannata in conformita' a quanto disposto nel presente Trattato, le Autorita' di ciascuno Stato considerano, tra gli altri, i seguenti fattori: i rapporti socio-familiari che tale persona ha conservato o conserva nello Stato di Esecuzione, le sue condizioni di salute, la gravita' e le conseguenze del reato, i precedenti penali, i procedimenti penali pendenti per la persona condannata ed eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi di ciascuno Stato. 2. Se, con la sentenza, e' stata inflitta anche una condanna al pagamento di una pena pecuniaria, delle spese processuali o di qualsiasi altro tipo di sanzione pecuniaria, ovvero al risarcimento, totale o parziale, dei danni cagionati alla vittima del reato, o sono state imposte altre prescrizioni, lo Stato di Condanna puo' condizionare la sua decisione al previo adempimento di tali condanne o prescrizioni, ovvero alla prestazione di idonea garanzia. Nella sua valutazione, lo Stato di Condanna tiene conto delle condizioni economiche della persona condannata e della concreta possibilita' per quest'ultima di effettuare i pagamenti e gli adempimenti suddetti. E' onere della persona condannata dimostrare l'impossibilita' di eseguire detti pagamenti e adempimenti nelle forme previste dalla legge dello Stato di Condanna. 3. Ciascuno Stato comunica senza indugio all'altro Stato la propria decisione di accettare, differire o rifiutare il trasferimento richiesto, indicando le ragioni di un eventuale rifiuto, quando cio' e' possibile e opportuno.

Testo vigente dal 9 maggio 2022

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