[1]e Principio di Specialita'

[2]1. La persona che si trova nel territorio dello Stato Richiedente ai sensi dell'articolo 12: (a) non puo' essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata ne' sottoposta ad altra misura privativa della liberta' personale dallo Stato Richiedente in relazione a reati commessi prima della sua entrata nel territorio di detto Stato; (b) non puo' essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni ne' a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato Richiesto e della persona stessa. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata: (a) non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro trenta giorni dal momento in cui e' stata ufficialmente informata che la sua presenza non e' piu' necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente per cause di forza maggiore; (b) avendo lasciato il territorio dello Stato Richiedente, volontariamente vi fa ritorno. 3. La persona che non compare a una citazione presentata in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, o che si rifiuta di rendere dichiarazioni, ovvero di partecipare ad altri atti processuali in conformita' agli articoli 10 e 11, non puo' essere sottoposta, per la sua mancata comparizione o il suo rifiuto, a misure coercitive o privative della liberta' personale, ivi compreso l'accompagnamento coattivo, ne' e' passibile di alcun altro tipo di sanzione. 4. Le persone ascoltate in conformita' agli articoli 10 e 11 sono comunque responsabili per il contenuto della dichiarazione testimoniale o della relazione peritale, ovvero per l'oltraggio o altro comportamento penalmente rilevante eventualmente commesso nel corso della comparizione.

Testo vigente dal 9 maggio 2022

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