Art. 10 (Protocollo)
le imprese dello Stato d'invio intendano fornire l'alloggio ai propri lavoratori ed ai membri delle loro famiglie, lo Stato ricevente svolge ogni azione, che non comporti per esso oneri finanziari, atta a favorire la realizzazione di tali iniziative.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
