finanziarie delle collettivita' locali 1. Le collettivita' locali hanno diritto, nell'ambito della politica economica nazionale, a risorse proprie sufficienti, di cui possano disporre liberamente nell'esercizio delle loro competenze. 2. Le risorse finanziarie delle collettivita' locali devono essere proporzionate alle competenze dalla Costituzione o dalla legge. 3. Un parte almeno delle risorse finanziarie, delle collettivita' locali, deve provenire da tasse e imposte locali di cui esse hanno facolta' di stabilire il tasso nei limiti previsti dalla legge. 4. I sistemi finanziari, che sostengono le risorse di cui dispongono le collettivita' locali, devono essere di natura sufficientemente diversificata ed evolutiva per consentire loro di seguire, in pratica, per quanto possibile, lo andamento reale dei costi di esercizio delle loro competenze. 5. La tutela delle collettivita' locali finanziariamente piu' deboli richiede la messa in opera di procedure di perequazione finanziaria o di misure equivalenti, destinate a correggere gli effetti di una ripartizione impari di fonti potenziali di finanziamento nonche' degli oneri loro incombenti. Dette procedure o misure non devono diminuire la liberta' di opzione delle collettivita' locali nel proprio settore di responsabilita'. 6. Le collettivita' locali dovranno essere opportunamente consultate per quanto riguarda le modalita' dell'assegnazione, nei loro confronti, delle risorse nuovamente distribuite. 7. Per quanto possibile, le sovvenzioni concesse alle collettivita' locali, non dovranno essere destinate al finanziamento di progetti specifici. La concessione di sovvenzione non deve pregiudicare la liberta' fondamentale della politica delle collettivita' nel proprio settore di competenza. 8. Per finanziare le loro spese di investimento, le collettivita' locali devono poter avere accesso, in conformita' alla legge, al mercato nazionale dei capitali.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;439~carta-art9 · fonte del testo

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