1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato. 2. Gli studenti di una universita' o di un altro istituto di istruzione o gli apprendisti di uno Stato contraente che, durante un soggiorno temporaneo nell'altro Stato contraente, svolgono attivita' dipendente in questo altro Stato per un periodo non superiore a 100 giorni nel corso di un anno fiscale, in vista di ottenere una esperienza pratica relativa ai loro studi o formazione professionale, sono imponibili in detto altro Stato unicamente per la quota parte di reddito di lavoro dipendente che supera 1.500 corone svedesi per mese solare o un ammontare equivalente in valuta italiana. Tuttavia, l'estensione accordata ai sensi del presente paragrafo non puo' eccedere l'ammontare totale di 4.500 corone svedesi o un ammontare equivalente in valuta italiana. Le somme esentate in virtu' del presente paragrafo sono comprensive delle deduzioni personali concesse per l'anno fiscale considerato. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2. Le autorita' competenti possono altresi' convenire di modificare adeguatamente gli ammontari stabiliti nel predetto paragrafo in relazione ai cambiamenti del valore della moneta, alle modifiche apportate alla legislazione di uno Stato contraente o ad altre circostanze analoghe.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;439~art21 · fonte del testo

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