Le istituzioni delle Comunita' beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni delle Comunita' non possono essere censurate.

Testo vigente dal 25 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~protocollo-art6 · fonte del testo

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