[1]Il presente Accordo avra' durata indefinita, ma ciascuno Stato contraente puo' notificarne la cessazione, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, all'altro Stato contraente per via diplomatica entro il 30 giugno di ciascun anno solare. In tal caso, l'Accordo cessera' di avere effetto: (a) in India, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta ("previous year") che iniziano il, o successivamente al, 1 aprile dell'anno solare successivo a quello della denuncia; (b) in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 12 gennaio 1981 in duplice esemplare in lingua italiana, hindi ed inglese, tutti i testi avendo eguale valore, ma prevalendo, in caso di dubbio il testo inglese

[2]Per il Governo della Per il Governo Repubblica italiana dell'India

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

[4]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;432~accordo-art30 · fonte del testo

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