[1]Composione delle controversi e fra investitori e Parti Contraenti 1. Qualsiasi controversia che potrebbe insorgere tra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente sugli investimenti ivi comprese le controversie relative all'ammontare del risarcimento saranno, per quanto possibile, ricomposte in via amichevole.

[2]2. Nel caso in cui l'investitore e un Ente delle Parti Contraenti avessero stipulato un Accordo di investimento, sara' applicata la procedura prevista da quell'Accordo.

[3]3. Qualora tali controversie non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi dalla data in cui sia stata presentata la richiesta scritta di composizione, l'investitore potra', a sua scelta, sottoporre la controversia affiche sia risolta a:

  • a)il Tribunale della Parte Contraente che abbia la competenza giurisdizionale territoriale;
  • b)il Centro internazionale per la composizione delle controversie sugli investimenti (Il Centro).

[4]4. Entrambe le Parti Contraenti dovranno astenersi dal trattare i canali diplomatici qualsiasi materia relativa alla procedura di arbitrato alla procedura giuridica in atto fin tanto che dette procedure non siano state esperite e una delle Parti Contraenti abbia ricusato di conformarsi alla decisione del Centro o della Corte di Legge entro i termini prescritti dalla decisione, o ancora entro i termini che possono essere determinati sulla base delle disposizioni delle leggi internazionali o della legislazione locale che possono essere applicati al caso.

Testo vigente dal 19 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-28;429~accordo-art9 · fonte del testo

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