[1]Risarcimento per danni o perdite

[2]Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti effettuati nel territorio dell' altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, rivolte civili o altri eventi analoghi, la Parte Contraente dove l'investimento e' stato effettuato,in relazione al risarcimento per danni e perdite, indipendentemente dal fatto che tali danni e perdite siano state causate da forze d'ordine; governative o da altre, accordera' all'investitore coinvolto lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e comunque non meno favorevole di quello accordato agli investitori di Stati terzi. Ogni risarcimento riscuotibile sara' liberamente trasferibile senza indebito ritardo.

Testo vigente dal 19 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-28;429~accordo-art4 · fonte del testo

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