[1]riguardanti i membri del personale consolare

[2]1. La missione diplomatica dello Stato di invio notifica al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza i nomi, i cognomi dei membri del personale consolare, il rango e le mansioni e, secondo il caso, la cittadinanza, nonche' l'ufficio consolare al quale sono stati destinati o assunti. La notifica deve avvenire nello stesso giorno in cui inizia l'esercizio delle mansioni. 2. Ai membri dell'ufficio consolare saranno rilasciati dalle autorita' competenti dello Stato di residenza idonei documenti attestanti il loro status o la loro occupazione.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art7 · fonte del testo

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