[1]Articolo II

[2]Capacita' delle persone morali di diritto pubblico di sottomettersi all'arbitrato

[3]1. Nei casi contemplati all'articolo I, paragrafo 1 della presente Convenzione, le persone qualificate dalla legge applicabile nei loro confronti come "persone morali di diritto pubblico", hanno la facolta' di concludere validamente delle convenzioni di arbitrato.

[4]2. Ogni Stato puo' dichiarare, alla firma o alla ratifica della presente Convenzione o al momento dell'adesione, che detta facolta' e' subordinata alle condizioni esposte nella sua dichiarazione.

Testo vigente dal 6 luglio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;418~artii · fonte del testo

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