[1]Partecipazione alla Conferenza

[2]1. In conformita' con la risoluzione 52/160 dell'Assemblea Generale, la partecipazione alla Conferenza sara' aperta:

[3](a) ai rappresentanti degli Stati Membri delle Nazioni Unite, o ai membri delle agenzie specializzate o dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica;

[4](b) ai rappresentanti delle organizzazioni e degli altri organismi che abbiano ricevuto un invito ufficiale dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in base alle risoluzioni in materia, a partecipare, in qualita' di osservatori, alle sue sessioni ed ai suoi lavori, con l'intesa che tali partecipanti intervengano alla Conferenza in tale veste;

[5](c) ai rappresentanti delle organizzazioni intergovernative regionali interessate ed agli altri organismi internazionali interessati, compresi i Tribunali Internazionali per la ex Jugoslavia e per il Rwanda, in qualita' di osservatori;

[6](d) alle organizzazioni non governative accreditate dal Comitato Preparatorio per l'Istituzione di una Corte Penale Internazionale tenendo in debito conto le disposizioni della sezione VII della risoluzione 1996/31 del Consiglio Economico e Sociale del 25 luglio 1996, ed in particolare l'importanza delle attivita' da esse svolte per i lavori della Conferenza, in qualita' di osservatori.

[7]2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite designera' dei funzionari delle Nazioni Unite incaricati di partecipare alla Conferenza allo scopo di fornire assistenza (cfr. Allegato I al presente Accordo).

[8]3. Le riunioni pubbliche della Conferenza saranno aperte ai rappresentanti dei mezzi di informazione accreditati dalle Nazioni Unite a loro discrezione. sp;

Testo vigente dal 10 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;409~accordo-art3 · fonte del testo

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