Le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca, associati in un'azione di ricerca o di sviluppo, definiscono le modalita' secondo cui si scambiano le conoscenze necessarie per l'esecuzione del lavoro loro affidato, nonche' i risultati del medesimo. Essi determinano in particolare i rispettivi diritti di sfruttamento del know how e dei diritti di proprieta' industriale derivanti dai loro lavori congiunti, nonche' le condizioni secondo cui le altre conoscenze e gli altri diritti di proprieta' industriale acquisiti in tale settore vengono messi reciprocamente a disposizione.

Testo vigente dal 3 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;407~art13 · fonte del testo

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