Le navi da pesca italiane alle quali e' permessa la pesca nelle zone previste dal presente accordo, in seguito denominate soltanto "navi da pesca italiane", potranno pescare, per il periodo della sua validita', dal 1 settembre al 31 dicembre per l'anno 1973, dal 1 gennaio al 30 aprile e dal 1 settembre al 31 dicembre per gli anni 1974, 1975 e 1976.

Testo vigente dal 3 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-08-14;404~accordo-art3 · fonte del testo

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