[1](1) Il presente Accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica, saranno scambiati in Roma al piu' presto possibile. (2) Il presente Accordo entrera' in vigore il giorno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che i plenipotenziari - dopo presentazione dei loro pieni poteri trovati in dovuta forma - hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro Fatto a Bonn il 2 giugno 1961 in 4 originali - 2 in lingua, italiana e 2 in lingua tedesca, - l'uno e l'altro testo facenti egualmente fede. Per la Repubblica italiana QUARONI

[2]Per la Repubblica Federale Tedesca CARSTENS WESTRICK

[3]DER STAATSSEKRETAR DES AUSWARTIGEN AMTS

Testo vigente dal 6 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-06;404~accordo-art5 · fonte del testo

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