Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, recante misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento anti sismico di edifici pubblici e le Universita', nonche' interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e in Sardegna, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 3: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. A favore dell'Universita' degli studi della Calabria sono stanziate lire quaranta miliardi per interventi infrastrutturali urgenti necessari a garantire l'agibilita' delle strutture universitarie gia' realizzate, per le spese di arredamento e per le attrezzature necessarie all'espletamento dell'attivita' didattica e scientifica"; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Viene altresi' stanziata la somma complessiva di lire quaranta miliardi a favore dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria e della sede decentrata di Catanzaro per le spese per arredamenti ed attrezzature necessarie all'espletamento dell'attivita' didattica e scientifica, nonche' per la realizzazione e il completamento delle opere urgenti di primo impianto". All'articolo 4, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Ai fini della individuazione degli interventi e della definizione del programma di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile deve acquisire il parere preventivo della regione Calabria. Detto parere deve essere espresso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione degli atti". All'articolo 5: al comma 3, dopo le parole: "sentite le associazioni dei produttori ortofrutticoli e agrumari" sono aggiunte le seguenti: "e le organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative"; il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. A favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento dei comuni siti nelle aree colpite dagli eventi di cui al comma 1 e' riconosciuto per l'anno 1987 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1986". All'articolo 7, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 5 e del comma 6 dell'articolo 6, valutati complessivamente in lire 24 miliardi per l'anno 1987, sono posti a carico delle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590". L'articolo 8 e' soppresso. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° aprile 1987, n. 127, e 2 giugno 1987, n. 213. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 3 ottobre 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-10-03;400~art1 · fonte del testo

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