[1]E' convertito in legge il decreto-legge 2 dicembre 1955, n. 1107, contenente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere, con le seguenti modificazioni:

[2]All'art. 1, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "Il periodo di tempo trascorso in integrazione salariale ai sensi del presente articolo dagli operai sospesi, non e' computato agli effetti della determinazione del periodo minimo di contribuzione occorrente per la concessione delle prestazioni assistenziali e delle assicurazioni sociali. Durante il periodo di integrazione salariale il lavoratore ed i familiari a carico conservano i diritti derivanti dall'assicurazione contro le malattie; le lavoratrici conservano i diritti derivanti dalla legge 26 agosto 1950, n. 860". All'art. 3, dopo le parole: "un piano di organizzazione", sono aggiunte le seguenti: "e sviluppo".

Testo vigente dal 21 febbraio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-01-31;40~artunico · fonte del testo

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