Art. 17 (Trattato)
Convenzioni bilaterali e multilaterali Allo scopo di ampliare la reciproca collaborazione, le Parti esamineranno la possibilita' di stipulare trattati ed accordi bilaterali o di aderire a convenzioni multilaterali in materia giudiziaria.
Testo vigente dal 4 novembre 1999
