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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato
Legge 20 giugno 1978, n. 399
- Aggiornato al
- 2 agosto 1978
- Articoli
- 53
- Versioni storiche
- 56
- Art. 1TESTO UFFICIALE IN LINGUA ITALIANA (ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione)…
- Art. 2L'espressione "opere letterarie ed artistiche" comprende tutte le produzioni nel campo…
- Art. 2-bisE' riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta' di escludere…
- Art. 3Sono protetti in forza della presente Convenzione: a) gli autori appartenenti a uno dei…
- Art. 4Sono protetti in forza della presente Convenzione, anche se le condizioni previste…
- Art. 5Nei Paesi dell'Unione diversi da quello di origine dell'opera gli autori godono…
- Art. 6Quando un Paese estraneo all'Unione non protegge in misura sufficiente le opere degli…
- Art. 6-bisIndipendentemente dai diritti patrimoniali d'autore, ed anche dopo la cessione di detti…
- Art. 7La durata della protezione concessa dalla presente Convenzione comprende la vita…
- Art. 7-bisLe disposizioni dell'articolo precedente sono del pari applicabili quando il diritto…
- Art. 8Gli autori di opere, letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno…
- Art. 9Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno il…
- Art. 10Sono lecite le citazioni tratte da un'opera gia' resa lecitamente accessibile al…
- Art. 10-bisE' riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta' di permettere la…
- Art. 11Gli autori di opere drammatiche, drammatico-musicali e musicali hanno il diritto…
- Art. 11-bisGli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare…
- Art. 11-terGli autori di opere letterarie hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1° la…
- Art. 12Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare…
- Art. 13Ciascun Paese dell'Unione puo', per quanto lo concerne, stabilire riserve e condizioni…
- Art. 14Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare…
- Art. 14-bisSenza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera eventualmente adattata o riprodotta…
- Art. 14-terPer quel che concerne le opere d'arte originali e i manoscritti originali di scrittori e…
- Art. 15Affinche' gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente…
- Art. 16Ogni opera contraffatta puo' essere sequestrata nei Paesi dell'Unione nei quali l'opera…
- Art. 17Le disposizioni della presente Convenzione non possono in alcun modo recare pregiudizio…
- Art. 18La presente Convenzione si applica a tutte le opere che al momento della sua entrata in…
- Art. 19Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono di rivendicare l'applicazione…
- Art. 20I Governi dei Paesi dell'Unione si riservano il diritto di concludere tra loro accordi…
- Art. 21Disposizioni particolari concernenti i Paesi in via di sviluppo figurano nell'Annesso. 2)…
- Art. 22a) L'Unione ha un'Assemblea composta dei Paesi dell'Unione vincolati dagli articoli 22 a…
- Art. 23L'Assemblea ha un Comitato esecutivo. 2) a) Il Comitato esecutivo e' composto dai Paesi…
- Art. 24a) I compiti amministrativi spettanti all'Unione sono svolti dall'Ufficio internazionale…
- Art. 25a) L'Unione ha un bilancio preventivo. b) Il bilancio preventivo dell'Unione comprende…
- Art. 26Proposte di modificazione degli articoli 22, 23, 24, 25 e del presente articolo possono…
- Art. 27La presenta Convenzione sara' sottoposta a revisioni, allo scopo di introdurvi…
- Art. 28a) Ciascuno dei Paesi dell'Unione che ha firmato il presente Atto puo' ratificarlo e, se…
- Art. 29Qualsiasi Paese estraneo all'Unione puo' aderire al presente Atto e divenire cosi' parte…
- Art. 29-bisLa ratifica del presente Atto o l'adesione a questo Atto da parte di qualsiasi Paese che…
- Art. 30Con riserva delle eccezioni permesse dall'alinea 2) del presente articolo, dall'articolo…
- Art. 31Ciascun Paese puo' dichiarare nel suo strumento di ratifica o di adesione, o notificare…
- Art. 32Il presente Atto sostituisce, per i rapporti tra i Paesi dell'Unione e nella misura in…
- Art. 33Ogni controversia tra due o piu' Paesi dell'Unione relativa all'interpretazione o…
- Art. 34Con riserva delle disposizioni dell'articolo 29-bis, l'entrata in vigore degli articoli 1…
- Art. 35La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limitazioni di durata. 2) Ciascun Paese…
- Art. 36Ogni Paese parte della presente Convenzione s'impegna ad adottare, conformemente alla…
- Art. 37a) Il presente Atto e' firmato in un solo esemplare nella lingua inglese e francese e…
- Art. 38I Paesi dell'Unione che non hanno ratificato il presente Atto o che non vi hanno aderito…
- Art. iANNESSO ARTICOLO I. 1) Ogni Paese considerato, secondo la prassi dell'Assemblea generale…
- Art. iiARTICOLO II. 1) Ogni Paese che abbia dichiarato di volersi avvalere del beneficio della…
- Art. iiiARTICOLO III. 1) Ogni Paese che abbia dichiarato di volersi avvalere del beneficio della…
- Art. ivARTICOLO IV. 1) Ogni licenza prevista all'articolo II o all'articolo III potra' essere…
- Art. vARTICOLO V. 1) a) Ogni Paese abilitato a dichiarare che esso invochera' il beneficio…
- Art. viARTICOLO VI. 1) Ogni Paese dell'Unione puo' dichiarare, a decorrere dalla data del…
