• a)La Comunita' notifichera' all'Agenzia qualsiasi previsto trasferimento nei territori degli Stati di materie nucleari che debbono essere assoggettate alle salvaguardie previste dal presente Accordo se la spedizione supera un chilogrammo effettivo oppure, per impianti verso i quali normalmente sono trasferite quantita' significative in provenienza da uno stesso Stato con spedizioni che non superano un chilogrammo effettivo ciascuna, qualora cio' sia specificato negli Accordi Sussidiari.
  • b)L'Agenzia ricevera' notifica del previsto arrivo delle materie nucleari, con il massimo anticipo possibile, ma comunque entro i termini specificati negli Accordi Sussidiari.
  • c)L'Agenzia e la Comunita' potranno concordare procedure diverse per la notifica preventiva.
  • d)La notifica specifichera':
  • i)l'identificazione e, se possibile, la quantita' prevista e la composizione delle materie nucleari;
  • ii)il punto del trasferimento nel quale incombera' alla Comunita' e allo Stato interessato la responsabilita' delle materie nucleari agli effetti del presente Accordo, e la data probabile alla quale tale punto sara' raggiunto;
  • iii)la data prevista di arrivo, nonche' il luogo e la data in cui le materie nucleari saranno disimballate.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art95 · fonte del testo

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