[1]Presidente e Vice Presidente del Consiglio

[2]1. Il Consiglio elegge ogni anno di contingentamento un Presidente e un Vice Presidente, che non sono remunerati dall'Organizzazione. 2. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti, l'uno fra le delegazioni dei membri esportatori, l'altro fra quelle dei membri importatori. Tale ripartizione si alterna ogni anno di contingentamento. 3. In caso di assenza temporanea e simultanea del Presidente e del Vice Presidente, o in caso di assenza permanente di uno o dell'altro o di entrambi, il Consiglio puo' eleggere fra le delegazioni, secondo lo stesso criterio, nuovi titolari di tali funzioni, temporanei e permanenti a seconda del caso. 4. Ne' il Presidente ne' alcun altro membro dell'Ufficio che presieda una riunione del Consiglio puo' prender parte alle votazioni. Il suo supplente puo' esercitare i diritti di voto del membro che rappresenta.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395~art8 · fonte del testo

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