[1]- Modifiche

[2]1 Le modifiche agli articoli della presente Convenzione possono essere proposte da una Parte qualsiasi, dal Comitato di follow-up della Convenzione o dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. 2 Eventuali proposte di modifica sono comunicate al Segretario generale del Consiglio d'Europa e dallo stesso trasmesse alle Parti, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione o che godono dello status di osservatori presso il Consiglio d'Europa, all'Unione europea, agli Stati invitati a firmare la presente Convenzione e al Comitato di follow-up della Convenzione almeno due mesi prima della riunione durante la quale saranno discusse. Il Comitato di follow-up della Convenzione trasmette al Comitato dei Ministri il suo parere in merito alle modifiche proposte. 3 Il Comitato dei Ministri esamina la proposta di modifica e il parere del Comitato di follow-up della Convenzione e puo' adottare la modifica con la maggioranza prevista dall'articolo 20, lettera d), dello statuto del Consiglio d'Europa. 4 Il testo di ogni modifica adottata dal Comitato dei Ministri in conformita' al paragrafo 3 del presente articolo e' trasmesso alle Parti per l'accettazione. 5 Ogni modifica adottata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese a decorrere dal momento in cui tutte le Parti, dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne, hanno informato il Segretario generale della loro accettazione della modifica. 6 Se una modifica e' stata adottata dal Comitato dei Ministri, ma non e' ancora entrata in vigore in conformita' al paragrafo 5, uno Stato o l'Unione europea non puo' esprimere il suo consenso a essere vincolato dalla Convenzione senza accettare al tempo stesso la modifica.

Testo vigente dal 16 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-03;39~convenzione-art38 · fonte del testo

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