[1]- Riciclaggio dei proventi dei reati relativi alla manipolazione delle competizioni sportive

[2]1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad attribuire il carattere di reato, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, ai comportamenti di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (2005, CETS n. 198), all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale (2000), o all'articolo 23, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2003), alle condizioni ivi stabilite, qualora il reato sottostante che genera i profitti sia uno di quelli contemplati agli articoli 15 e 17 della presente Convenzione e in ogni caso qualora di tratti di estorsione, corruzione e frode. 2 Nel determinare la gamma dei reati sottostanti di cui al paragrafo 1, ciascuna delle Parti puo' decidere, in conformita' al diritto nazionale, come intende definire tali reati e la natura di eventuali elementi particolari che li rendono gravi. 3 Ciascuna Parte valuta se includere la manipolazione delle competizioni sportive nel suo quadro di prevenzione del riciclaggio del denaro prescrivendo che gli operatori delle scommesse sportive mettano in opera l'esercizio della dovuta diligenza nei confronti della clientela, la conservazione dei documenti e gli obblighi di segnalazione.

Testo vigente dal 16 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-03;39~convenzione-art16 · fonte del testo

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