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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia
Legge 30 settembre 1993, n. 388
Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonche' la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990
- Aggiornato al
- 1 gennaio 2019
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- 20
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- 27
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti, firmati a…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 della…
- Art. 3Ai fini della prestazione dell'assenso previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, della…
- Art. 4La domanda di assistenza giudiziaria prevista dall'articolo 40, paragrafo 1, della…
- Art. 5Nel caso previsto dall'ultima parte dell'articolo 41, paragrafo 1, della Convenzione, la…
- Art. 6Nei casi in cui venga proposta o ricevuta una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi…
- Art. 7L'articolo 54 della Convenzione non si applica nelle ipotesi previste nell'articolo 55…
- Art. 8L'autorita' designata a chiedere e ricevere le informazioni di cui all'articolo 57 della…
- Art. 9L'autorita' che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema…
- Art. 10Per il funzionamento del Sistema d'informazione Schengen si applicano direttamente le…
- Art. 11L'autorita' di controllo di cui all'articolo 114 della e' il Garante per la protezione…
- Art. 12senza rubricaabrogato
- Art. 13Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con…
- Art. 14Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con…
- Art. 15Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con…
- Art. 16Al primo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza…
- Art. 17L'attuazione delle norme di cui alla presente legge avviene in conformita' agli accordi…
- Art. 18E' istituito un Comitato parlamentare di controllo incaricato di esaminare l'attuazione…
- Art. 19L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e valutato in lire 28.831 milioni…
- Art. 20La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
